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Regolamento per lo svolgimento del referendum consultivo
Comune di Rocca di Cambio
Provincia dell'Aquila

Regolamento per lo svolgimento del referendum consultivo

Approvato dal Consiglio Comunale
con deliberazione n. 11
del 29 maggio 2007
INDICE


Articolo 1 OGGETTO E FINALITA’ DEL REGOLAMENTO

Articolo 2 INIZIATIVA REFERENDARIA

Articolo 3 OGGETTO ED ESCLUSIONI

Articolo 4 AMMISSIBILITA’ E COMMISSIONE TECNICA

Articolo 5 PERIODICITA’ REFERENDARIA

Articolo 6 SCIOGLIMENTO ANTICIPATO DEL CONSIGLIO

Articolo 7 INIZIATIVA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Articolo 8 PROMOZIONE DEL REFERENDUM

Articolo 9 AMMISSIBILITA’ DEL REFERENDUM

Articolo 10 RACCOLTA DELLE FIRME

Articolo 11 VALIDITA’ DELLE FIRME

Articolo 12 INDIZIONE DEL REFERENDUM CONSULTIVO

Articolo 13 REVOCA O SOSPENSIONE DEL REFERENDUM

Articolo 14 SCHEDE PER LA VOTAZIONE

Articolo 15 SEGGI ELETTORALI

Articolo 16 OPERAZIONI DI VOTO E SCRUTINIO

Articolo 17 ESITO DEL REFERENDUM

Articolo 18 PROPAGANDA

Articolo 19 SPESE

Articolo 20 NORMA DI RINVIO

Articolo 21 ENTRATA IN VIGORE

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 OGGETTO E FINALITA’ DEL REGOLAMENTO
Il presente Regolamento disciplina le modalita’ per l’ammissione e lo svolgimento del referendum consultivo comunale previsto dall’articolo 46 dello Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 18 marzo 2005.


Articolo 2 INIZIATIVA REFERENDARIA
E’ ammesso referendum consultivo quando ne facciano richiesta:
a)un numero di elettori residenti non inferiori al 30% degli iscritti nelle liste elettorali;
b)il Consiglio Comunale con deliberazione assunta a maggioranza dei tre quarti dei consiglieri assegnati.


Articolo 3 OGGETTO ED ESCLUSIONI
Il referendum consultivo potra’ essere indetto solo su materie di competenza locale che interessino la generalita’ dei cittadini.
Le materie escluse dalla consultazione referendaria sono quelle di cui all’articolo 47 dello Statuto comunale ed in particolare:
a)Tributi locali e tariffe;
b)Attivita’ amministrative vincolate da leggi statali o regionali;
c)Materie su cui sia gia’ stato indetto un referendum nell’ultimo triennio;
d)Statuto Comunale;
e)Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari;
f)Piano Regolatore Generale e strumenti urbanistici attuativi.


Articolo 4 AMMISSIBILITA’ E COMMISSIONE TECNICA
Sulla istanza di indizione del referendum consultivo decide, entro quindici giorni dalla sua presentazione, una Commissione Consiliare di 3 membri, composta in modo proporzionale alla consistenza dei Gruppi consiliari, e presieduta dal Segretario Comunale.
I membri della Commissione sono eletti dal Consiglio Comunale a scrutino segreto in qualunque momento e restano in carica per tutta la durata del loro mandato.
La convocazione della Commissione compete al Segretario Comunale entro tre giorni dalla presentazione della istanza al protocollo comunale.
Il giudizio di ammissibilita’ si basa esclusivamente sulle seguenti verifiche:
a)accertare che quanto proposto non configga con il residuale ordinamento locale o con altri atti a carattere generale del Comune;
b)accertare che quanto proposto non sia contrario a norme di legge con particolare riferimento a quanto contenuto nel D.LGS. n. 267/2000;
c)accertare che quanto proposto non comporti spese per il comune.
Il verbale che decide sulla ammissibilita’ della richiesta deve essere notificato, secondo i casi, al primo firmatario dei promotori ed al Sindaco ovvero in caso di istanza presentata dal Consiglio Comunale con le modalita’ di cui all’articolo 2 del presente Regolamento al Sindaco ed ai Capigruppo Consiliari.


Articolo 5 PERIODICITA’ REFERENDARIA.
Ogni anno potra’ avere luogo non piu’ di una consultazione referendaria.
Qualora vengano indette consultazioni elettorali politiche nazionali od europee od amministrative o consultazioni referendarie nazionali, le operazioni referendarie comunali vengono rinviate.


Articolo 6 SCIOGLIMENTO ANTICIPATO DEL CONSIGLIO
In caso di anticipato scioglimento del Consiglio Comunale il referendum gia’ indetto e’ automaticamente sospeso.
La nuova data va fissata entro 60 giorni dalla convalida degli eletti.


TITOLO II
DELL’INIZIATIVA REFERENDARIA

CAPO I
DELL’INIZIATIVA DEL CONSIGLIO COMUNALE


Articolo 7 INIZIATIVA DEL CONSIGLIO COMUNALE
Il referendum consultivo puo’ essere indetto su richiesta del Consiglio Comunale a maggioranza dei tre quarti dei Consiglieri assegnati secondo quanto previsto dall’articolo 2 del presente Regolamento.
A al fine occorre che detto organo adotti a maggioranza assoluta dei suoi componenti una specifica deliberazione contenente la manifestazione di volonta’ del ricorso alla consultazione referendaria, il testo esatto del quesito da sottoporre agli elettori e le motivazioni per cui la questione si ritiene di fondamentale importanza per la generalita’ dei cittadini.
Detta deliberazione, una volta esecutiva, viene trasmessa dal Sindaco alla Commissione Consiliare di cui all’articolo 4 del presente Regolamento. Dalla data di trasmissione decorrono i termini previsti per la convocazione della Commissione e per l’adozione da parte della stessa del provvedimento sulla ammissibilita’ del referendum.
Nel caso in cui la Commissione ritenga il quesito ammissibile sotto i profili di cui all’articolo 4 del presente Regolamento ne da’ tempestiva comunicazione ai soggetti e con le modalita’ di cui allo stesso articolo ai fini dell’assunzione del provvedimento di indizione del referendum nei tempi e nei modi di cui al successivo articolo 12
In caso contrario la Commissione emette provvedimento motivato di non ammissibilita’ del quesito proposto dal Consiglio Comunale e ne da’ tempestiva comunicazione al Sindaco il quale provvede ad iscrivere l’argomento all’ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio Comunale affinche’ tale organo ne sia edotto.


CAPO II
DELL’INIZIATIVA POPOLARE


Articolo 8 PROMOZIONE DEL REFERENDUM
La proposta di promozione del referendum consultivo indirizzata al Sindaco deve essere presentata all’Ufficio Protocollo Comunale da almeno 10 elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune di Rocca di Cambio.
Le sottoscrizioni dei promotori devono essere autenticate ai sensi dell’articolo 14 della legge 21 marzo 1990 n. 53.
L’istanza deve contenere i termini del quesito che si intende sottoporre alla consultazione popolare.
Il quesito deve essere formulato in termini chiari e in modo che la risposta, positiva o negativa, non dia luogo a dubbi.

Articolo 9 AMMISSIBILITA’ DEL REFERENDUM
L’istanza di cui all’articolo precedente viene trasmessa dal Sindaco alla Commissione Consiliare di cui all’articolo 4 del presente Regolamento che decide sulla ammissibilita’ del quesito nei tempi e con le modalita’ di cui allo stesso articolo.
Il provvedimento motivato espresso dalla Commissione deve essere notificato al primo firmatario dei promotori ed al Sindaco.
La decisione della Commissione e’ definitiva ed avverso di essa non e’ consentito reclamo ad alcun organo comunale.


Articolo 10 RACCOLTA DELLE FIRME
Qualora il quesito referendario risulti ammissibile, i promotori potranno procedere alla raccolta delle firme in un numero pari ad almeno il 30% degli iscritti nelle liste elettorali del Comune.
Per la raccolta delle firme devono essere utilizzati a pena di inammissibilita’ appositi moduli in carta libera sui quali dovranno essere apposti la dicitura “Comune di Rocca di Cambio – Richiesta di referendum consultivo”,il timbro del Comune,il timbro e la firma del Segretario Comunale o di suo delegato, la data di vidimazione e, a cura dei promotori del referendum, il testo del quesito da sottoporre al voto in bell’evidenza.
L’elettore appone la propria firma sui moduli in argomento accanto all’indicazione per esteso del nome, del cognome, della residenza, del luogo e data di nascita e degli estremi di un documento identificativo.
Di tali dati il Comune assicura il trattamento nel rispetto del D.LGS. n. 196/2003.
Le firme dei sottoscrittori devono essere autenticate dagli incaricati di cui all’articolo 14 della legge n. 53/’90. L’autenticazione, che puo’ essere anche collettiva, deve avvenire nei modi e nelle forme previste dall’articolo 21, II comma, del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.
La verifica dell’iscrizione nelle liste elettorali del Comune dei sottoscrittori compete all’ufficio elettorale del Comune stesso che rilascera’ certificazione anche collettiva dell’iscrizione nelle liste elettorali dei sottoscrittori.



Articolo 11 VALIDITA’ DELLE FIRME
Ultimata la raccolta delle firme i promotori consegnano all’Ufficio Elettorale i moduli compilati.
L’Ufficio elettorale effettua gli adempimenti di cui all’articolo precedente e trasmette gli atti alla Commissione di cui all’articolo 4 del presente Regolamento.
La Commissione, entro quindici giorni dal deposito presso di essa verifica la regolarita’ della presentazione da parte del prescritto numero di elettori e delle relative firme e si esprime definitivamente sull’ammissibilita’ del referendum.
Il provvedimento viene trasmesso al primo dei promotori ed al Sindaco.


TITOLO TERZO
SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM

CAPO I
INDIZIONE DEL REFERENDUM


Articolo 12 INDIZIONE DEL REFERENDUM CONSULTIVO
Il referendum e’ indetto con decreto del Sindaco entro quindici giorni dal ricevimento del provvedimento definitivo della Commissione consiliare in ordine alla ammissibilita’ del referendum .
Nel provvedimento sindacale deve essere indicata la data di svolgimento del referendum che dovra’ essere effettuato entro i successivi sessanta giorni.
Almeno trenta giorni prima della data di svolgimento del referendum sono pubblicati a cura del Comune manifesti nei quali dovranno essere indicati:
1)il testo esatto del quesito sottoposto a referendum;
2)chi ha diritto al voto;
3)il giorno e l’orario della votazione;
4)l’ubicazione dei seggi elettorali;
5)il quorum necessario per la validita’ del referendum.


Articolo 13 REVOCA O SOSPENSIONE DEL REFERENDUM
Il referendum puo’ essere revocato o sospeso con deliberazione del Consiglio Comunale quando l’oggetto del suo quesito non abbia piu’ ragione d’essere o sussistano impedimenti temporanei.
La deliberazione di revoca del referendum dovra’ essere approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.


CAPO II
SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM

Articolo 14 SCHEDE PER LA VOTAZIONE
Le schede per il referendum sono prodotte dal Comune e contengono il quesito letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili.


Articolo 15 SEGGI ELETTORALI
La suddivisione del territorio comunale in sezioni elettorali e’ disciplinata dalle disposizioni del T.U. 20 marzo 1967 n. 223.
Il seggio elettorale per il referendum comunale e’ composto da un presidente e da due scrutatori di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vice presidente ed uno di segretario.
Il presidente e’ nominato dal Sindaco e si identifica con il Presidente di seggio che ha svolto tale funzione nell’ultima consultazione elettorale in ordine di tempo.
In caso di sua indisponibilita’ anche il presidente viene sorteggiato tra gli iscritti all’Albo Comunale degli scrutatori.
Gli scrutatori sono estratti a sorte dall’ufficiale elettorale tra gli iscritti nell’albo comunale degli scrutatori: vengono sorteggiati anche due membri supplenti.
Ai componenti dei seggi spettano i rimborsi spese ed i compensi previsti dalla normativa elettorale.

Articolo 16 OPERAZIONI DI VOTO E SCRUTINIO
La consultazione elettorale si svolge in un’unica giornata festiva.
L’insediamento del seggio deve avvenire alle ore 6.30 del giorno fissato per lo svolgimento del referendum.
In questo momento il Sindaco consegna al Presidente del seggio una copia delle liste elettorali, le schede per la votazione, il verbale e tutto il materiale occorrente per lo svolgimento delle votazioni.
Le operazioni preliminari di autenticazione delle schede devono concludersi entro le ore 8.00.
Le operazioni di voto hanno inizio alle ore 8.00 e terminano alle ore 20.00 del giorno stesso.
Le operazioni di scrutinio avvengono immediatamente dopo la chiusura della votazione e proseguono ad esaurimento.
Al termine il Presidente del seggio proclama il risultato dello scrutinio e sottoscrive il verbale delle operazioni congiuntamente agli altri componenti del seggio.
Il verbale unitamente ai plichi contenenti le schede e gli atti di votazione e di scrutinio vengono immediatamente consegnati alla Segreteria comunale.
Per la validita’ di tutte le operazioni e’ indispensabile la presenza di almeno due componenti il seggio.
Possono assistere alle operazioni elettorali presso i seggi un rappresentante effettivo ed uno supplente dei promotori del referendum e delle liste che hanno partecipato alle ultime elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale.


Articolo 17 ESITO DEL REFERENDUM
Il quesito sottoposto a referendum e’ approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto e si e’ raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
Quando al referendum ha partecipato la maggioranza degli elettori il Consiglio Comunale e’ tenuto a deliberare entro 20 giorni dalla proclamazione dei risultati della consultazione sia se intende conformarsi al risultato di essa, indicando i provvedimenti ed i tempi di attuazione, sia se intende discostarsi.
In quest’ultimo caso il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere assunto dal Consiglio Comunale con deliberazione motivata.
Se l’esito della consultazione referendaria non e’ favorevole sullo stesso oggetto non potranno essere ripresentate proposte di referendum se non decorsi 5 anni dalla pubblicazione della relativa deliberazione consiliare.


TITOLO QUARTO
DISPOSIZIONI FINALI


Articolo 18 PROPAGANDA
A partire dal trentesimo giorno antecedente la data fissata per lo svolgimento delle consultazioni i promotori ed i gruppi politici rappresentati in Consiglio Comunale possono svolgere azione di propaganda del referendum consultivo a propria cura e spese.


Articolo 19 SPESE
Le spese per lo svolgimento del referendum sono a carico del Comune


Articolo 20 NORMA DI RINVIO
Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa’ rinvio alla normativa in materia di consultazioni elettorali e referendarie vigenti


Articolo 21 ENTRATA IN VIGORE
Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio comunale.